Ciudadanía Italiana
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CIUDADANÍA

CIUDADANÍA    

 

(Todos los datos deben ser confirmados, ante los organismos pertinentes, pues pueden haber sufrido variaciones. Algunas de ellas puede leerlas en el tópico referente a Normativa).

 

OTRO E-MAIL AL QUE PUEDEN ESCRIBIRNOS ES: edualjavpy@hotmail.com

 

Vías para la obtención de la ciudadanía italiana

 

*-Línea paterna : no hay límites en el número de generaciones.

*-Línea materna: el/la hijo/a de la ciudadana italiana deberá haber nacido después del 1.1.1948.

*-Ciudadanía italiana por matrimonio :

         **Matrimonios celebrados antes del 27.4.83 : únicamente la mujer extranjera casada con ciudadano italiano adquiere automáticamente la ciudadanía italiana.

         **Matrimonios celebrados a partir del 27.4.83 : el o la conyugue extranjero/ a puede adquirir la ciudadanía italiana después de 3 años de matrimonio, o 6 meses de residencia en Italia.

Documentos

 

DEL ASCENDIENTE NACIDO EN ITALIA

           

-Acta de nacimiento

            -Certificación de la Corte Suprema de Justicia donde resulte que no ha adquirido la ciudadanía paraguaya (en el caso de Paraguay).

            -Acta de matrimonio (si se hubiera casado en Paraguay)

            -Acta de nacimiento de los hijos (si los tuviera)

            -Acta de defunción (si hubiera fallecido)

 

En el caso de que el ascendiente nacido en Italia sea el abuelo, agregar los siguientes documentos del Padre.

           

-Acta de nacimiento

            -Acta de matrimonio

            -Acta de nacimiento de los hijos

            -Acta de defunción (si hubiera fallecido)

DEL INTERESADO…………………….(nacido en Paraguay).

           

            -Acta de nacimiento

            -Acta de matrimonio (si se hubiera casado)

            -Acta de nacimiento de los hijos (si los tuviera)

 

TODOS LOS DOCUMENTOS PARAGUAYOS DEBERÁN SER TRADUCIDOS AL ITALIANO POR TRADUCTOR PÚBLICO (REGISTRADO) Y LEGALIZADOS POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

 

Facsímile de la nota para solicitar la partida de nacimiento en Italia.

 

SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI

………………………………………………………..(colocar nombre del pueblo y provincia).

Si prega di voler cortésmente trasmettere, gratis ad uso administrativo, l´estratto dell´atto di nasita di……………………………………………..nombre y apellido del ascendiente italiano), nato a……………………………………………(nombre y lugar de nacimiento) il……………………………….(fecha de nacimiento)

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

 

 

Atención : Los errores que se registren en los documentos deberán ser corregidos mediante rectificación de partida, al fin de que sea igual el apellido del interesado con el del antepasado italiano. Igual procedimiento deberá seguirse en caso de que los nombres que figuran en el documento italiano no sean los mismos que figuran en las partidas paraguayas.

 

Normativa

• Ley n. 555 del 13.6.1912 - Sobre la ciudadanía italiana, G.U n. 153 del 30.6.1912. Abrogada por la ley n. 91/1992.

• Sentencia de la Corte Constitucional n. 87 del 9.4.1975 . , Reconoció el derecho a la mujer al mantenimiento de la ciudadanía en el caso de adquisición involuntaria de otra ciudadanía por boda.

• Ley n. 151 del 19.5.1975 - Reforma del derecho a familia, G.U n. 135 del 23.4.75, entrada en vigencia el 21.9.1975. , En los artículos nn. 25, 218 y 219 ella ya acogió las determinaciones de la emplazada sentencia n. 87/1975 y preparó un dispositivo de recuperación de la ciudadanía.

Sentencia de la Corte Constitucional n. 30 del 28.1.1983 . , Reconoció la transmisibilidad de la ciudadanía por vía materna.

Ley n. 123 del 21.4.1983 - Disposiciones en materia de ciudadanía, G.U n. 112 del 26.4.1983, entrada en vigencia el 27.4.1983; abrogada por la ley n. 91/1992. , (Abolió el automatismo en la adquisición de la ciudadanía italiana por boda, confirmó la facultad de la mujer de transmitir la ciudadanía e introdujo la obligación de opción por los dobles ciudadanos).

• Ley n. 180 del 15.5.1986 - Modificaciones al artículo 5 de la ley 21.4.1983, n. 123, G.U n. 113 del 17.5.86, entrada en vigencia el 18.5.1986; abrogada por la ley n. 91/1992. , Extendidas el término por la opción introducida por la ley n. 123/1983 hasta la entrada en vigencia de una nueva ley orgánica sobre la ciudadanía.

• Parecer del Consejo de Estado n. 1060/90 del 7.11.90 . , Allí fue dada definitiva respuesta a algunas dudas interpretativas originadas por las innovaciones legislativas del 1983.

• Ley n. 91 del 5.2.1992 - Nuevas normas sobre la ciudadanía, G.U n. 38 del 15.2.1992, entrada en vigencia el 16.8.1992.

• D.P.R n. 572 del 12.10.1993 - Reglamento de ejecución de la ley el 5 de febrero de 1992, n. 91, G.U n. 2 del 4.1.1994.

• D.P.R n. 362 del 18.4.1994 - Reglamento que lleva la disciplina de procedimientos de adquisición de la ciudadanía italiana, G.U n. 136 del 13.6.1994.

• Parecer del Consejo de Estado n. 199/97 del 5.3.1997 . , Se expresa por el mantenimiento de la ciudadanía italiana de la mujer casada con ciudadano italiano y naturalizada extranjera en vigenza de la ley n. 555 del 1912.

• Ley n. el 14 de diciembre de 2000, n. 379 - disposiciones por el reconocimiento de la ciudadanía italiana a las personas natas y ya domiciliadas en los territorios pertenecidos al imperio austrohúngaro y a sus descendientes.

 

"La cittadinanza italiana"

L’articolo 1 della Costituzione italiana attribuisce la sovranità al popolo. Per popolo si intende un soggetto privo di personalità giuridica ma, al contempo, soggetto titolare di situazioni giuridiche (sia attive: diritti, che passive: doveri), al punto da vedersi attribuita, dunque, la sovranità, ossia il massimo potere di governo. Detto termine, che non nulla ha a che vedere con quello di popolazione - quest’ultima, criterio demografico che identifica l’insieme indistinto delle persone che si trovano in un certo momento nel territorio statuale – costituisce un vero e proprio nomen iuris, trattandosi di concetto giuridico che indica la “comunità di individui ai quali l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino” [Temistocle Martines]. Qualunque Stato fissa propri criteri in base ai quali l’elemento umano acquista il predetto status. La normativa sulla cittadinanza italiana - in precedenza regolata dalla legge n. 555 del 1912 – è stata notevolmente innovata dalla legge n. 91 del 1992, di cui riportiamo il testo così come risultante dalle modifiche successivamente apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 362.

La normativa sulla cittadinanza italiana - in precedenza regolata dalla legge n. 555 del 1912 - è stata notevolmente innovata dalla legge n. 91 del 1992, di cui riportiamo il testo così come risultante dalle modifiche successivamente apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 362.


Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Nuove norme sulla cittadinanza
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992, n. 38)

Art. 1.
1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi. ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Art. 2.
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
Art. 3.
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.
Art. 4.
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Art. 5.
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
Art. 6.
1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo 1, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.
Art. 7.
1. L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare.
2. Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della cittadinanza.
3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica:
a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
b) stato di famiglia;
c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della cittadinanza;
d) certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;
e) certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana;
f) certificato di residenza;
g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio.
4. Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991 n. 13.
Art. 8.
1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.
Art. 9.
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Art. 10.
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
Art. 11
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
Art. 12.
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
Art. 13.
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
Art. 14.
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana. se convivono con esso acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza
Art. 15.
1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.
Art. 16.
1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
2. Lo straniero rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
Art. 17.
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975. n. 151.
Art. 18.
1. Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparate, ai fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.
Art. 19.
1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956 n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Art. 20.
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa..
Art. 21.
1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.
Art. 22.
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555 cessa ogni obbligo militare.
Art. 23.
1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza,
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.
Art. 24.
1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorità consolare competente.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all'articolo 23.
3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. Competente all'applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto.
Art 25.
1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Art. 26.
1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto - legge 1° dicembre 1934, n. 1997 convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143 -ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n.. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Art. 27.
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


ULTERIORE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

" Legge n. 555 del 13.6.1912 - Sulla cittadinanza italiana (G.U. n. 153 del 30.6.1912). Abrogata dalla legge n. 91/1992.
" Sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 9.4.1975. (Riconobbe il diritto della donna al mantenimento della cittadinanza nel caso di acquisizione involontaria di altra cittadinanza per matrimonio).
" Legge n. 151 del 19.5.1975 - Riforma del diritto di famiglia (G.U. n. 135 del 23.4.75), entrata in vigore il 21.9.1975. (Negli articoli nn. 25, 218 e 219 essa recepì le determinazioni della già citata sentenza n. 87/1975 e approntò un dispositivo di recupero della cittadinanza).
" Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 28.1.1983. (Riconobbe la trasmissibilità della cittadinanza per via materna).
" Legge n. 123 del 21.4.1983 - Disposizioni in materia di cittadinanza (G.U. n. 112 del 26.4.1983), entrata in vigore il 27.4.1983; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Abolì l'automatismo nell'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio, ribadì la facoltà della donna di trasmettere la cittadinanza ed introdusse l'obbligo di opzione per i doppi cittadini).
" Legge n. 180 del 15.5.1986 - Modificazioni all'articolo 5 della legge 21.4.1983, n. 123 (G.U. n. 113 del 17.5.86), entrata in vigore il 18.5.1986; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Estese il termine per l'opzione introdotta dalla legge n. 123/1983 fino all'entrata in vigore di una nuova legge organica sulla cittadinanza).
" Parere del Consiglio di Stato n. 1060/90 del 7.11.90. (Vi veniva data definitiva risposta ad alcuni dubbi interpretativi originati dalle innovazioni legislative del 1983).
" D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 - Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (G.U. n. 2 del 4.1.1994).
" D.P.R. n. 362 del 18.4.1994 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (G.U. n. 136 del 13.6.1994).
" Parere del Consiglio di Stato n. 199/97 del 5.3.1997. (Si espresse per il mantenimento della cittadinanza italiana della donna coniugata con cittadino italiano e naturalizzata straniera in vigenza della legge n. 555 del 1912).
" Legge n. 14 Dicembre 2000, n. 379 - Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.

Cittadinanza Italiana

Cosa si intende per "cittadinanza italiana"?

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale. Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, in contrasto con la legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali, come recita il 3° comma dell’art.26 della legge n.91/92. (v. al riguardo Convenzione di Strasburgo del 06.05.1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima).

Come si acquista la cittadinanza italiana?

MODALITA’ DI ACQUISTO AUTOMATICHE

  Per filiazione

  Per nascita sul territorio italiano in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono;

  nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.

  Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (ne caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso)

  Per adozione sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile

  Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione)

MODALITÀ D'ACQUISTO A DOMANDA

Dichiarazione di volontà dell’interessato

Quali requisiti sono richiesti?

Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):

  svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;

  assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;

  risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.

  Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

Matrimonio con cittadino\a italiano\a

Quali requisiti sono richiesti?

  residenza legale in Italia per un periodo di almeno sei mesi dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio se residenti all’estero;

  validità del matrimonio;

  assenza di condanne penali;

  assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.

A chi va indirizzata la richiesta di cittadinanza?

La domanda di acquisto della cittadinanza va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero.

Naturalizzazione

Quali requisiti sono richiesti?

  dieci anni di residenza legale;

  reddito sufficiente;

  assenza di precedenti penali;

  rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).

In quali casi si può ottenere la cittadinanza anche senza la residenza decennale in Italia?

Il numero di anni può essere abbreviato a:

  tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;

  quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;

  cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani; sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;

  non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.

A chi va indirizzata la richiesta di cittadinanza?

La domanda dello straniero va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA PREFETTURA

Quali documenti sono necessari per la richiesta d’acquisto di cittadinanza?

Documenti AUTOCERTIFICABILI

  Certificato Generale del Casellario Giudiziale (in bollo);

  Certificato di Stato di famiglia (in bollo);

  Certificato storico di residenza; se i Comuni di residenza legale sono stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico storico per ogni Comune (in bollo);

  Copia autenticata dei modelli 740 o 101 del triennio antecedente la domanda oppure certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda.

Documenti NON AUTOCERTIFICABILI

  richiesta di acquisto della cittadinanza da compilarsi su un modello prestampato reperibile presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato;

  atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, nella quale vanno indicate le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità del richiedente;

  Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto (autocertificabile solo dai cittadini comunitari);

  Autorizzazione alle competenti autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche Italiane, da compilare su modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura;

  Certificato di svincolo dalla cittadinanza di origine tranne nel caso in cui la propria cittadinanza non si perda automaticamente con l’acquisto volontario di una straniera;

  Dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine, da compilare su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura (solo per richiedenti la cittadinanza per residenza in Italia).

  Certificato di cittadinanza italiana del coniuge in bollo (solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio).

Dopo la presentazione della domanda, vengono richiesti dall’autorità competente altri documenti quali:

  Carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso la Pretura e il Tribunale competenti per territorio in relazione alla località di residenza dell’interessato;

 Dati relativi all’ingresso e al soggiorno dell’interessato.

  Estratto dai registri di matrimonio del Comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo atto (solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio).

N.B. Il richiedente, per abbreviare l’iter del procedimento, può sempre esibire o inviare per via telematica copia, anche non autenticata, dei certificati in suo possesso!

Come si perde la cittadinanza italiana?

Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza:

Automaticamente
per arruolamento volontario nell’esercito di uno Stato straniero o per svolgimento di un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano; o se durante lo stato di guerra con uno Stato estero, il cittadino abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato;
in caso di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottato a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza.

Per rinuncia
l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, può rinunciare alla cittadinanza italiana sempre che detenga o riacquisti un'altra cittadinanza; il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana; il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, può rinunciarvi alla condizione che detenga un’altra cittadinanza.
N.B. Il minorenne non può mai perdere la cittadinanza italiana, nemmeno se uno dei genitori la perde o riacquista una cittadinanza straniera.

Come si riacquista la cittadinanza italiana?

Automaticamente
dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi rinunci.

Con domanda
prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane; assumendo, o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero; presentando, per i residenti all’estero, presso l’Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia; mediante dichiarazione da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.

Quando è necessario effettuare l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana?

Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano, occorre accertare la discendenza e avere la conferma che gli ascendenti abbiano mantenuto e quindi trasmesso la cittadinanza italiana. Se si tratta di ascendenza materna, la cittadinanza è trasmessa solo per i nati a decorrere dal 1.1.1948. L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente; per i residenti in Italia, l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.

Si può mantenere una cittadinanza straniera in contemporanea a quella italiana?

L’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana, ad eccezione che la cittadinanza acquistata sia quella di uno dei seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia. (La Francia prevede alcune eccezioni per i casi di naturalizzazione agevolata previsti dal II protocollo di Emendamento alla Convenzione di Strasburgo del 24.03.1995).

Le donne sposate con uno straniero perdono la cittadinanza italiana?

Le donne sposate prima del 1°.1.1948 con stranieri e acquisenti automaticamente la cittadinanza del marito per matrimonio, possono riacquistare la cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero, con una semplice dichiarazione. Le donne che abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio contratto dopo 1°.1.1948, comunque non perdono la cittadinanza italiana per il fatto dell’acquisto automatico della cittadinanza straniera del marito.

Normativa

  Legge n. 555 del 13.6.1912 - Sulla cittadinanza italiana (G.U. n. 153 del 30.6.1912). Abrogata dalla legge n. 91/1992.

  Sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 9.4.1975. (Riconobbe il diritto della donna al mantenimento della cittadinanza nel caso di acquisizione involontaria di altra cittadinanza per matrimonio).

  Legge n. 151 del 19.5.1975 - Riforma del diritto di famiglia (G.U. n. 135 del 23.4.75), entrata in vigore il 21.9.1975. (Negli articoli nn. 25, 218 e 219 essa recepì le determinazioni della già citata sentenza n. 87/1975 e approntò un dispositivo di recupero della cittadinanza).

  Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 28.1.1983. (Riconobbe la trasmissibilità della cittadinanza per via materna).

  Legge n. 123 del 21.4.1983 - Disposizioni in materia di cittadinanza (G.U. n. 112 del 26.4.1983), entrata in vigore il 27.4.1983; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Abolì l’automatismo nell’acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio, ribadì la facoltà della donna di trasmettere la cittadinanza ed introdusse l’obbligo di opzione per i doppi cittadini).

  Legge n. 180 del 15.5.1986 - Modificazioni all’articolo 5 della legge 21.4.1983, n. 123 (G.U. n. 113 del 17.5.86), entrata in vigore il 18.5.1986; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Estese il termine per l’opzione introdotta dalla legge n. 123/1983 fino all’entrata in vigore di una nuova legge organica sulla cittadinanza).

  Parere del Consiglio di Stato n. 1060/90 del 7.11.90. (Vi veniva data definitiva risposta ad alcuni dubbi interpretativi originati dalle innovazioni legislative del 1983).

  Legge n. 91 del 5.2.1992 - Nuove norme sulla cittadinanza (G.U. n. 38 del 15.2.1992), entrata in vigore il 16.8.1992.

  D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 - Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (G.U. n. 2 del 4.1.1994).

  D.P.R. n. 362 del 18.4.1994 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (G.U. n. 136 del 13.6.1994).

  Parere del Consiglio di Stato n. 199/97 del 5.3.1997. (Si espresse per il mantenimento della cittadinanza italiana della donna coniugata con cittadino italiano e naturalizzata straniera in vigenza della legge n. 555 del 1912).

  Legge n. 14 Dicembre 2000, n. 379 - Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.

 

(Ministero degli Affari Esteri )

 

Stranieri e cittadinanza italiana: nuova normativa

Presentazione

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella riunione del 4 agosto 2006, su proposta del ministro dell´Interno, Giuliano Amato, un disegno di legge - in linea con la direttiva europea 2003/109/CE istitutiva del “permesso di soggiorno CE" - che aggiorna la normativa sulla cittadinanza modificando la legge n. 91 del 1992. Tale disegno di legge prevede una serie di interventi che prendono in considerazione le varie situazioni che contraddistinguono la presenza degli stranieri nel nostro Paese e, in particolare, i nati nel nostro territorio, i minori che si ricongiungono ai propri familiari in età infantile o adolescenziale, gli stranieri extracomunitari maggiorenni.

Potrà acquisire il diritto alla cittadinanza italiana chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui uno almeno sia legalmente residente in Italia, senza interruzione, da cinque anni al momento della nascita, e in possesso del requisito reddituale previsto per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

In tutti i casi, fatta eccezione per i bambini, la richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana deve essere sottoposta all’accertamento della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio dello Stato. Tale requisito  è esteso anche a chi sposa un italiano.

Fonte: Ministero dell’ Interno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 
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