CIUDADANÍA
(Todos los datos deben ser
confirmados, ante los organismos pertinentes, pues pueden haber sufrido
variaciones. Algunas de ellas puede leerlas en el tópico referente a
Normativa).
Vías para la
obtención de la ciudadanía italiana
*-Línea paterna : no hay límites
en el número de generaciones.
*-Línea materna: el/la hijo/a de la ciudadana italiana
deberá haber nacido después del 1.1.1948.
*-Ciudadanía italiana por matrimonio :
**Matrimonios celebrados antes del 27.4.83 :
únicamente la mujer extranjera casada con ciudadano italiano adquiere automáticamente
la ciudadanía italiana.
**Matrimonios celebrados a partir del 27.4.83 :
el o la conyugue extranjero/ a puede adquirir la ciudadanía italiana después de
3 años de matrimonio, o 6 meses de residencia en Italia.
Documentos
DEL ASCENDIENTE NACIDO EN ITALIA
-Acta de nacimiento
-Certificación
de la Corte Suprema
de Justicia donde resulte que no ha adquirido la ciudadanía paraguaya (en el
caso de Paraguay).
-Acta de
matrimonio (si se hubiera casado en Paraguay)
-Acta de
nacimiento de los hijos (si los tuviera)
-Acta de
defunción (si hubiera fallecido)
En el caso de que el ascendiente nacido en Italia sea el
abuelo, agregar los siguientes documentos del Padre.
-Acta de nacimiento
-Acta de
matrimonio
-Acta de
nacimiento de los hijos
-Acta de
defunción (si hubiera fallecido)
DEL INTERESADO…………………….(nacido en
Paraguay).
-Acta de
nacimiento
-Acta de
matrimonio (si se hubiera casado)
-Acta de
nacimiento de los hijos (si los tuviera)
TODOS LOS DOCUMENTOS PARAGUAYOS DEBERÁN SER TRADUCIDOS AL
ITALIANO POR TRADUCTOR PÚBLICO (REGISTRADO) Y LEGALIZADOS POR EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
Facsímile de la nota
para solicitar la partida de nacimiento en Italia.
SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
………………………………………………………..(colocar nombre del pueblo y
provincia).
Si prega di voler cortésmente trasmettere, gratis ad uso
administrativo, l´estratto dell´atto di nasita di……………………………………………..nombre y
apellido del ascendiente italiano), nato a……………………………………………(nombre y lugar de
nacimiento) il……………………………….(fecha de nacimiento)
Si ringrazia e si porgono distinti saluti.
Atención : Los errores que se registren en
los documentos deberán ser corregidos mediante rectificación de partida, al fin
de que sea igual el apellido del interesado con el del antepasado italiano.
Igual procedimiento deberá seguirse en caso de que los nombres que figuran en
el documento italiano no sean los mismos que figuran en las partidas
paraguayas.
Normativa
• Ley n. 555 del 13.6.1912 - Sobre la ciudadanía
italiana, G.U n. 153 del 30.6.1912. Abrogada por la ley n. 91/1992.
• Sentencia de la Corte Constitucional
n. 87 del 9.4.1975 . , Reconoció el derecho a la mujer al mantenimiento de la
ciudadanía en el caso de adquisición involuntaria de otra ciudadanía por boda.
• Ley n. 151 del 19.5.1975 - Reforma del derecho a
familia, G.U n. 135 del 23.4.75, entrada en vigencia el 21.9.1975. , En los
artículos nn. 25, 218 y 219 ella ya acogió las determinaciones de la emplazada
sentencia n. 87/1975 y preparó un dispositivo de recuperación de la ciudadanía.
• Sentencia de la Corte Constitucional
n. 30 del 28.1.1983 . , Reconoció la transmisibilidad de la ciudadanía por vía
materna.
• Ley n. 123 del 21.4.1983 - Disposiciones
en materia de ciudadanía, G.U n. 112 del 26.4.1983, entrada en vigencia el
27.4.1983; abrogada por la ley n. 91/1992. , (Abolió el automatismo en la
adquisición de la ciudadanía italiana por boda, confirmó la facultad de la
mujer de transmitir la ciudadanía e introdujo la obligación de opción por los
dobles ciudadanos).
• Ley n. 180 del 15.5.1986 - Modificaciones al artículo 5
de la ley 21.4.1983, n. 123,
G.U n. 113 del 17.5.86, entrada en vigencia el
18.5.1986; abrogada por la ley n. 91/1992. , Extendidas el término por la
opción introducida por la ley n. 123/1983 hasta la entrada en vigencia de una
nueva ley orgánica sobre la ciudadanía.
• Parecer del Consejo de Estado n. 1060/90 del 7.11.90 .
, Allí fue dada definitiva respuesta a algunas dudas interpretativas originadas
por las innovaciones legislativas del 1983.
• Ley n. 91 del 5.2.1992 - Nuevas normas sobre la
ciudadanía, G.U n. 38 del 15.2.1992, entrada en vigencia el 16.8.1992.
• D.P.R n. 572 del 12.10.1993 - Reglamento de ejecución de
la ley el 5 de febrero de 1992, n. 91, G.U n. 2 del 4.1.1994.
• D.P.R n. 362 del 18.4.1994 - Reglamento que lleva la
disciplina de procedimientos de adquisición de la ciudadanía italiana, G.U n.
136 del 13.6.1994.
• Parecer del Consejo de Estado n. 199/97 del 5.3.1997 .
, Se expresa por el mantenimiento de la ciudadanía italiana de la mujer casada
con ciudadano italiano y naturalizada extranjera en vigenza de la ley n. 555
del 1912.
• Ley n. el 14 de diciembre de 2000, n. 379 -
disposiciones por el reconocimiento de la ciudadanía italiana a las personas
natas y ya domiciliadas en los territorios pertenecidos al imperio
austrohúngaro y a sus descendientes.
"La cittadinanza
italiana"
L’articolo
1 della Costituzione italiana attribuisce la sovranità al popolo. Per popolo si
intende un soggetto privo di personalità giuridica ma, al contempo, soggetto
titolare di situazioni giuridiche (sia attive: diritti, che passive: doveri),
al punto da vedersi attribuita, dunque, la sovranità, ossia il massimo potere di
governo. Detto termine, che non nulla ha a che vedere con quello di popolazione
- quest’ultima, criterio demografico che identifica l’insieme indistinto delle
persone che si trovano in un certo momento nel territorio statuale –
costituisce un vero e proprio nomen iuris, trattandosi di concetto giuridico
che indica la “comunità di individui ai quali l’ordinamento giuridico statale
attribuisce lo status di cittadino” [Temistocle Martines]. Qualunque Stato
fissa propri criteri in base ai quali l’elemento umano acquista il predetto
status. La normativa sulla cittadinanza italiana - in precedenza regolata dalla
legge n. 555 del 1912 – è stata notevolmente innovata dalla legge n. 91 del
1992, di cui riportiamo il testo così come risultante dalle modifiche successivamente
apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n.
362.
La normativa sulla cittadinanza
italiana - in precedenza regolata dalla legge n. 555 del 1912 - è stata
notevolmente innovata dalla legge n. 91 del 1992, di cui riportiamo il testo
così come risultante dalle modifiche successivamente apportate dal Decreto del
Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 362.
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Nuove norme sulla cittadinanza
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992, n. 38)
Art. 1.
1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono
ignoti o apolidi. ovvero se il figlio non segue la
cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi
appartengono.
2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel
territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra
cittadinanza.
Art. 2.
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la
minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della
presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio
stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o
dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del
provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla
filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i
quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato
riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
Art. 3.
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la
cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la
riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana.
Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato,
lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà
comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca
stessa.
Art. 4.
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita,
diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara
preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due
anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal
raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla
suddetta data.
Art. 5.
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la
cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel
territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se
non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e
se non sussiste separazione legale.
Art. 6.
1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo 1, capi
I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una
pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la
condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno
da parte di una autorità giudiziaria straniera quando la sentenza sia stata
riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla
sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale
del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o
trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1,
lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi
della condanna.
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza
definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al
comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è
pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al
medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.
Art. 7.
1. L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di
cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si
presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza
dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità
consolare.
2. Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali
l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della
cittadinanza.
3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma
autentica:
a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
b) stato di famiglia;
c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente
all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della
cittadinanza;
d) certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di
residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;
e) certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana;
f) certificato di residenza;
g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei
matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio.
4. Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, con proprio
decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio
1991 n. 13.
Art. 8.
1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui
all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove
si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è
emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può
essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla
data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta
documentazione, sia decorso il termine di due anni.
Art. 9.
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente
della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea
retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel
territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da
almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,
lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede
legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni
successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque
anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede
legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio
della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio
della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza
può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi
all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Art. 10.
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a
cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo,
giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le
leggi dello Stato.
Art. 11
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera
conserva quella italiana ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca
la residenza all'estero.
Art. 12.
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego
pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un
ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio
militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato,
all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare
l'impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero,
abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica
pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi
obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la
cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
Art. 13.
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara
previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello
Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un
anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio
della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare
l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da
un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero,
dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da
almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato
l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante
l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia
perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12,
comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della
cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro
dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio
di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal
verificarsi delle condizioni stabilite.
Art. 14.
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana. se convivono con esso acquistano la cittadinanza italiana,
ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra
cittadinanza
Art. 15.
1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto
stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono
adempiute le condizioni e le formalità richieste.
Art. 16.
1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto
alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed
agli obblighi del servizio militare.
2. Lo straniero rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite
dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini
dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti
al servizio militare.
Art. 17.
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista
dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua
una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975. n.
151.
Art. 18.
1. Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia
austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro
discendenti in linea retta sono equiparate, ai fini e per gli effetti
dell'articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati
nel territorio della Repubblica.
Art. 19.
1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956 n. 27, sulla
trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di
riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi
dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e
l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Art. 20.
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito
anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori
alla data di entrata in vigore della stessa..
Art. 21.
1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana
può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino
italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n.
184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette
anni dopo l'affiliazione.
Art. 22.
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della
legge 13 giugno 1912, n. 555 cessa ogni obbligo militare.
Art. 23.
1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la
rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla
presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il
dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di
residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di
residenza,
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti
attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza
italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene
effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.
Art. 24.
1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza
straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto,
riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età, se successivo,
comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo
di residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorità consolare
competente.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina
delle dichiarazioni di cui all'articolo 23.
3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
Competente all'applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto.
Art 25.
1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono
emanate entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente
della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Art. 26.
1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n.
108, il regio decreto - legge 1° dicembre 1934, n. 1997 convertito dalla legge
4 aprile 1935, n. 517, l'articolo
143 -ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della
legge 4 maggio 1983, n.. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.
2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo,
della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15
maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Art. 27.
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
ULTERIORE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
" Legge n. 555 del 13.6.1912 - Sulla
cittadinanza italiana (G.U. n. 153 del 30.6.1912). Abrogata dalla legge n.
91/1992.
" Sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
9.4.1975. (Riconobbe il diritto della donna al mantenimento della cittadinanza
nel caso di acquisizione involontaria di altra cittadinanza per matrimonio).
" Legge n. 151 del 19.5.1975 - Riforma del
diritto di famiglia (G.U. n. 135 del 23.4.75), entrata in vigore il 21.9.1975.
(Negli articoli nn. 25, 218 e 219 essa recepì le determinazioni della già
citata sentenza n. 87/1975 e approntò un dispositivo di recupero della
cittadinanza).
" Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
28.1.1983. (Riconobbe la trasmissibilità della cittadinanza per via materna).
" Legge n. 123 del 21.4.1983 - Disposizioni in
materia di cittadinanza (G.U. n. 112 del 26.4.1983), entrata in vigore il
27.4.1983; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Abolì l'automatismo
nell'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio, ribadì la facoltà
della donna di trasmettere la cittadinanza ed introdusse l'obbligo di opzione
per i doppi cittadini).
" Legge n. 180 del 15.5.1986 - Modificazioni
all'articolo 5 della legge 21.4.1983, n. 123 (G.U. n. 113 del 17.5.86), entrata
in vigore il 18.5.1986; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Estese il termine per
l'opzione introdotta dalla legge n. 123/1983 fino all'entrata in vigore di una
nuova legge organica sulla cittadinanza).
" Parere del Consiglio di Stato n. 1060/90 del
7.11.90. (Vi veniva data definitiva risposta ad alcuni dubbi interpretativi
originati dalle innovazioni legislative del 1983).
" D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 - Regolamento di
esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (G.U. n. 2 del 4.1.1994).
" D.P.R. n. 362 del 18.4.1994 - Regolamento recante disciplina dei
procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (G.U. n. 136 del
13.6.1994).
" Parere del Consiglio di Stato n. 199/97 del
5.3.1997. (Si espresse per il mantenimento della cittadinanza italiana della
donna coniugata con cittadino italiano e naturalizzata straniera in vigenza
della legge n. 555 del 1912).
" Legge n. 14 Dicembre 2000, n. 379 -
Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone
nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai
loro discendenti.
Cittadinanza
Italiana
Cosa si intende per "cittadinanza
italiana"?
La cittadinanza italiana si basa sul
principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il
figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da
tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori
solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte
Costituzionale. Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n.
91 del 5.12.1992 che, in contrasto con la legge precedente, rivaluta il peso
della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e
riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte
salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali, come recita
il 3° comma dell’art.26 della legge n.91/92. (v. al riguardo Convenzione di
Strasburgo del 06.05.1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima).
Come si acquista la cittadinanza
italiana?
MODALITA’ DI ACQUISTO AUTOMATICHE
• Per filiazione
• Per nascita sul territorio italiano in ogni
caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria
cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono;
• nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato
abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status
civitatis.
• Per riconoscimento di paternità o maternità,
durante la minore età del figlio (ne caso in cui il figlio riconosciuto sia
maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo
entro un anno dal riconoscimento stesso)
• Per adozione sia che il minore straniero sia
adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria
italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa
efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di
trascrizione nei Registri dello Stato Civile
• Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare
la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza
legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità
d’acquisto a domanda: Naturalizzazione)
MODALITÀ D'ACQUISTO A DOMANDA
Dichiarazione di volontà
dell’interessato
Quali requisiti sono richiesti?
Se lo straniero è discendente da
cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza
se (in alternativa):
• svolge il servizio militare nelle Forze
Armate Italiane;
• assume un impiego pubblico alle dipendenze
dello Stato, anche all’estero;
• risiede legalmente in Italia da almeno due
anni al raggiungimento della maggiore età.
• Se lo straniero è nato sul territorio
italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed
ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore
età.
Matrimonio con cittadino\a italiano\a
Quali requisiti sono richiesti?
• residenza legale in Italia per un periodo di
almeno sei mesi dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio se residenti
all’estero;
• validità del matrimonio;
• assenza di condanne penali;
• assenza di impedimenti connessi alla
sicurezza nazionale.
A chi va indirizzata la richiesta di
cittadinanza?
La domanda di acquisto della
cittadinanza va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla
Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o
all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero.
Naturalizzazione
Quali requisiti sono richiesti?
• dieci anni di residenza legale;
• reddito sufficiente;
• assenza di precedenti penali;
• rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove
prevista).
In quali casi si può ottenere la
cittadinanza anche senza la residenza decennale in Italia?
Il numero di anni può essere abbreviato
a:
• tre anni di residenza legale per i
discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per
gli stranieri nati sul territorio italiano;
• quattro anni di residenza legale per i
cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
• cinque anni di residenza legale per gli
apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da
cittadini italiani; sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino
italiano;
• non è richiesto alcun periodo di residenza
per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di
almeno cinque anni, anche all’estero.
A chi va indirizzata la richiesta di
cittadinanza?
La domanda dello straniero va intestata
al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di
residenza.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA
PREFETTURA
Quali documenti sono necessari per la
richiesta d’acquisto di cittadinanza?
Documenti AUTOCERTIFICABILI
• Certificato Generale del Casellario
Giudiziale (in bollo);
• Certificato di Stato di famiglia (in bollo);
• Certificato storico di residenza; se i Comuni
di residenza legale sono stati più di uno, va presentato un certificato
anagrafico storico per ogni Comune (in bollo);
• Copia autenticata dei modelli 740 o 101 del
triennio antecedente la domanda oppure certificazione rilasciata dal competente
Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel
triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda.
Documenti NON AUTOCERTIFICABILI
• richiesta di acquisto della cittadinanza da
compilarsi su un modello prestampato reperibile presso la Prefettura competente
in relazione al luogo di residenza dell’interessato;
• atto di nascita del Paese di origine completo
di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità, attestazione
rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di origine,
debitamente tradotta e legalizzata, nella quale vanno indicate le generalità
(nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità
del richiedente;
• Certificato penale del Paese di origine e dei
Paesi in cui si è risieduto (autocertificabile solo dai cittadini comunitari);
• Autorizzazione alle competenti autorità del
Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che
fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche Italiane, da compilare su modello
prestampato da ritirarsi presso la Prefettura;
• Certificato di svincolo dalla cittadinanza di
origine tranne nel caso in cui la propria cittadinanza non si perda
automaticamente con l’acquisto volontario di una straniera;
• Dichiarazione di rinuncia alla protezione
dell’Autorità diplomatico consolare italiana nei confronti dell’Autorità del
Paese di origine, da compilare su modello prestampato da ritirarsi in
Prefettura (solo per richiedenti la cittadinanza per residenza in Italia).
• Certificato di cittadinanza italiana del
coniuge in bollo (solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a
matrimonio).
Dopo la presentazione della domanda,
vengono richiesti dall’autorità competente altri documenti quali:
• Carichi pendenti rilasciati dalla Procura
della Repubblica presso la
Pretura e il Tribunale competenti per territorio in relazione
alla località di residenza dell’interessato;
• Dati relativi all’ingresso e al soggiorno
dell’interessato.
• Estratto dai registri di matrimonio del
Comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo atto (solo per
richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio).
N.B. Il richiedente, per abbreviare
l’iter del procedimento, può sempre esibire o inviare per via telematica copia,
anche non autenticata, dei certificati in suo possesso!
Come si perde la cittadinanza italiana?
Il cittadino italiano può perdere la
cittadinanza:
Automaticamente
per arruolamento volontario nell’esercito di uno Stato straniero o per
svolgimento di un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli
venga espressamente vietato dal Governo italiano; o se durante lo stato di
guerra con uno Stato estero, il cittadino abbia prestato servizio militare o
svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato;
in caso di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottato a condizione
che detenga o acquisti un’altra cittadinanza.
Per rinuncia
l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile
all’adottante, può rinunciare alla cittadinanza italiana sempre che detenga o
riacquisti un'altra cittadinanza; il cittadino italiano, qualora risieda o
stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista
un’altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana; il
maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito
di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, può
rinunciarvi alla condizione che detenga un’altra cittadinanza.
N.B. Il minorenne non può mai perdere la cittadinanza italiana, nemmeno se uno
dei genitori la perde o riacquista una cittadinanza straniera.
Come si riacquista la cittadinanza
italiana?
Automaticamente
dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio
della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi rinunci.
Con domanda
prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane; assumendo, o
avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche
all’estero; presentando, per i residenti all’estero, presso l’Autorità
Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza
italiana e stabilendo entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza
in Italia; mediante dichiarazione da parte della cittadina italiana che ha
perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero
celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.
Quando è necessario effettuare
l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana?
Se la discendenza di una persona da
genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano,
occorre accertare la discendenza e avere la conferma che gli ascendenti abbiano
mantenuto e quindi trasmesso la cittadinanza italiana. Se si tratta di
ascendenza materna, la cittadinanza è trasmessa solo per i nati a decorrere dal
1.1.1948. L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in
base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’autorità
diplomatico-consolare territorialmente competente; per i residenti in Italia,
l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
Si può mantenere una cittadinanza straniera
in contemporanea a quella italiana?
L’acquisto di una cittadinanza
straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana, ad eccezione
che la cittadinanza acquistata sia quella di uno dei seguenti Stati: Austria,
Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia. (La Francia prevede alcune
eccezioni per i casi di naturalizzazione agevolata previsti dal II protocollo
di Emendamento alla Convenzione di Strasburgo del 24.03.1995).
Le donne sposate con uno straniero
perdono la cittadinanza italiana?
Le donne sposate prima del 1°.1.1948
con stranieri e acquisenti automaticamente la cittadinanza del marito per
matrimonio, possono riacquistare la cittadinanza italiana, anche se residenti
all’estero, con una semplice dichiarazione. Le donne che abbiano
automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio contratto
dopo 1°.1.1948, comunque non perdono la cittadinanza italiana per il fatto
dell’acquisto automatico della cittadinanza straniera del marito.
Normativa
• Legge n. 555 del 13.6.1912 - Sulla cittadinanza
italiana (G.U. n. 153 del 30.6.1912). Abrogata dalla legge n. 91/1992.
• Sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 9.4.1975.
(Riconobbe il diritto della donna al mantenimento della cittadinanza nel caso
di acquisizione involontaria di altra cittadinanza per matrimonio).
• Legge n. 151 del 19.5.1975 - Riforma del diritto
di famiglia (G.U. n. 135 del 23.4.75), entrata in vigore il 21.9.1975. (Negli
articoli nn. 25, 218 e 219 essa recepì le determinazioni della già citata
sentenza n. 87/1975 e approntò un dispositivo di recupero della cittadinanza).
• Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 28.1.1983.
(Riconobbe la trasmissibilità della cittadinanza per via materna).
• Legge n. 123 del 21.4.1983 - Disposizioni in
materia di cittadinanza (G.U. n. 112 del 26.4.1983), entrata in vigore il
27.4.1983; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Abolì l’automatismo nell’acquisizione
della cittadinanza italiana per matrimonio, ribadì la facoltà della donna di
trasmettere la cittadinanza ed introdusse l’obbligo di opzione per i doppi
cittadini).
• Legge n. 180 del 15.5.1986 - Modificazioni
all’articolo 5 della legge 21.4.1983, n. 123 (G.U. n. 113 del 17.5.86), entrata
in vigore il 18.5.1986; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Estese il termine per
l’opzione introdotta dalla legge n. 123/1983 fino all’entrata in vigore di una
nuova legge organica sulla cittadinanza).
• Parere del Consiglio di Stato n. 1060/90 del 7.11.90.
(Vi veniva data definitiva risposta ad alcuni dubbi interpretativi originati
dalle innovazioni legislative del 1983).
• Legge n. 91 del 5.2.1992 - Nuove norme sulla
cittadinanza (G.U. n. 38 del 15.2.1992), entrata in vigore il 16.8.1992.
• D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 - Regolamento di
esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (G.U. n. 2 del 4.1.1994).
• D.P.R. n. 362 del 18.4.1994 - Regolamento
recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana
(G.U. n. 136 del 13.6.1994).
• Parere del Consiglio di Stato n. 199/97 del 5.3.1997.
(Si espresse per il mantenimento della cittadinanza italiana della donna
coniugata con cittadino italiano e naturalizzata straniera in vigenza della
legge n. 555 del 1912).
• Legge n. 14 Dicembre 2000, n. 379 - Disposizioni
per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già
residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro
discendenti.
(Ministero degli Affari Esteri )
Stranieri e
cittadinanza italiana: nuova normativa
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Presentazione
Il Consiglio dei
Ministri ha approvato nella riunione del 4 agosto 2006, su proposta del
ministro dell´Interno, Giuliano Amato, un
disegno di legge - in linea con la direttiva europea 2003/109/CE
istitutiva del “permesso di soggiorno CE" - che aggiorna la normativa
sulla cittadinanza modificando la legge
n. 91 del 1992. Tale disegno di legge prevede una serie di interventi
che prendono in considerazione le varie situazioni che contraddistinguono
la presenza degli stranieri nel nostro Paese e, in particolare, i nati nel
nostro territorio, i minori che si ricongiungono ai propri familiari in età
infantile o adolescenziale, gli stranieri extracomunitari maggiorenni.
Potrà acquisire il
diritto alla cittadinanza italiana chi è nato nel territorio della
Repubblica da genitori stranieri, di cui uno almeno sia legalmente
residente in Italia, senza interruzione, da cinque anni al momento della
nascita, e in possesso del requisito reddituale previsto per il permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
In tutti i casi, fatta
eccezione per i bambini, la richiesta di acquisizione della cittadinanza
italiana deve essere sottoposta all’accertamento della reale integrazione
linguistica e sociale dello straniero nel territorio dello Stato. Tale
requisito è esteso anche a chi sposa un italiano.
Fonte: Ministero
dell’ Interno
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